Cosa possono pignorare le società di recupero crediti? Quando il pignoramento del conto corrente rientra tra le attività possibili per recuperare un credito? In quali casi si procede con questa espropriazione forzata? E ancora, quanto dura il pignoramento del conto corrente?
Attorno a questa delicata procedura esistono molte domande, sia da parte dei creditori che da parte dei debitori. Facciamo quindi un po’ di luce sulle norme che regolano il pignoramento del conto corrente.
Cos’è il pignoramento del conto corrente?
Partiamo con una definizione di massima: nel momento in cui un debitore non dispone di beni mobili o immobili come garanzia, si procede con l’espropriazione forzata degli eventuali risparmi, attraverso per l’appunto il pignoramento del conto corrente, al fine di recuperare i crediti esistenti.
Questa procedura rientra nell’alveo del pignoramento presso terzi, indicando con questa formula l’entrata in gioco di banche, di datori di lavoro e di società finanziarie: queste attività di recupero crediti, infatti, possono mirare non solo al conto corrente, ma anche agli stipendi, alle pensioni e ai TFR del debitore.
Va sottolineato che per procedere con il pignoramento del conto corrente il creditore deve avere in mano un titolo esecutivo, ovvero un documento avente pieno valore legale che certifichi l’entità del credito. Senza di esso, questa procedura di recupero crediti non può essere presa in considerazione.
Avendo il titolo esecutivo, ovvero un decreto ingiuntivo, una sentenza, una cambiale e via dicendo, è possibile procedere con l’atto di pignoramento, attraverso il quale si intima all’ente terzo (e quindi alla banca o alla posta) di non mettere a disposizione del correntista la somma pignorata.
Contestualmente, il debitore viene citato in udienza, durante la quale verrà stabilita l’entità del pignoramento.
Il funzionamento concreto del pignoramento, come si può immaginare, cambia in base alla situazione del conto corrente.
Nel caso in questo sia vuoto o persino con un saldo negativo, si procederà con il pignoramento automatico dei bonifici, senza bloccarlo.
Diversamente, un conto corrente con saldo positivo ma non sufficiente sarà bloccato fino all’udienza. Nel caso in cui il conto presenti un saldo sufficiente a coprire l’intera somma intimata, il debitore potrà procedere con eventuali prelievi, non andando però a intaccare la somma oggetto di pignoramento.
A fare la differenza, va detto, è anche la natura del conto: il discorso cambia infatti per i conti cointestati e per quelli di appoggio per stipendi e pensioni.
Il pignoramento in conti correnti cointestati, dei dipendenti e dei pensionati
Ci si domanda spesso come funziona il pignoramento nei confronti dei conti correnti cointestati.
Un creditore non può ovviamente andare a intaccare i risparmi di un secondo correntista estraneo ai fatti che hanno portato al pignoramento.
Ecco quindi che il creditore può andare a bloccare, in linea di massima, il 50% della somma presente nel conto cointestato. E questo vale anche per tutte gli accrediti successivi: anche in questi casi si procederà con il pignoramento del 50% del valore versato.
É necessario poi fare un discorso speciale per i conti correnti d’appoggio di stipendi e pensioni. In questo caso, è possibile bloccare solo le somme che eccedono un limite ben preciso, ovvero il triplo dell’ammontare dell’assegno sociale nella sua misura intera, che nel 2020 corrisponde a 460 euro. Questo significa quindi che potranno essere bloccate solamente le somme che eccedono i 1.380 euro.
Per quanto riguarda i versamenti successivi, sarà invece possibile bloccare un quinto del totale. Né nel caso del conto cointestato, né in quello del conto legato a pensioni o stipendi, risulta quindi possibile pignorare il 100% del saldo.
Quanto dura il pignoramento del conto corrente?
Già da quanto detto fino a qui, di fatto, si riesce a capire che non è possibile dire con certezza, a priori, quanto possa durare il pignoramento di un conto corrente. Di fatto, la durata si può protrarre anche per molto tempo, fino a quando non verrà ripagato il dovuto.
Si pensi al pignoramento di un conto corrente d’appoggio per uno stipendio che, tenendo conto anche della soglia minima di cui sopra, non presenti una somma sufficiente a saldare il debito. In questo caso si procederà con il pignoramento di un quinto delle mensilità accreditate dal datore di lavoro, fino alla completa estinzione del debito.