L’impatto della legge di bilancio 232/2016 sulle attività dei call center introduce adempimenti volti a scoraggiare la delocalizzazione. A partire dal 1° aprile 2017 le società che presentano call center fuori dall’UE dovranno adattarsi alla nuova norma contenuta nella Legge di Stabilità, che modifica l’art. 24-bis del dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, con l’obiettivo di scoraggiare la delocalizzazione.
Gli operatori dovranno obbligatoriamente informare l’utente del luogo da cui proviene la chiamata e, nel caso in cui il cliente lo richieda, saranno obbligati a trasferire immediatamente, senza attaccare, la chiamata ad un operatore localizzato all’interno dell’Unione Europea. I call center inadempienti saranno puniti con una sanzione pari a 50 mila euro per ogni giornata di violazione.
Tra i nuovi adempimenti a carico di tutti i call center che delocalizzano fuori dall’Italia e dall’UE, c’è inoltre l’obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima del trasferimento al Ministero del Lavoro, all’Ispettorato nazionale del lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante privacy. In caso di mancato o ritardato adempimento la sanzione prevista è pari a 150 mila euro.
L’adempimento riguarda anche i call center che hanno delocalizzato al di fuori dell’UE prima del 1° gennaio 2017: la scadenza per tale comunicazione è fissata al 1° marzo 2017, pena l’applicazione di una sanzione pari a 10mila euro.
Obblighi di registrazione
Entro il 1° marzo 2017, inoltre, i call center con numerazioni nazionali sono chiamati ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazioni. Lo stesso adempimento è valido anche per i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center. La sanzione in caso di inadempienza, in questi casi, è pari a 50 mila euro.
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