Enti locali: la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019

Come è noto, la legge di bilancio 2019, tra le altre cose, è intervenuta anche sulla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, variando in modo sensibile le regole di condotta degli enti locali. Ma cos’è il fondo crediti dubbia esigibilità?

Fondo crediti dubbia esigibilità: una definizione

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è nato da un’esigenza diffusa di trasparenza, nonché dalla necessità di far emergere in sede di bilancio tutte le poste e le transazioni contabili.

Si tratta, di fatto, di un fondo rischi, creato per evitare che delle entrate di dubbia esigibilità – le quali non sono dunque caratterizzate da una certezza di riscossione integrale – possano finire per finanziare delle spese esigibili nel corso dell’esercizio stesso.

Quando si parla del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi, si fa riferimento all’accantonamento obbligatorio che un ente deve effettuare in sede di rendiconto. Cosa è cambiato a partire dalla legge di Bilancio 2019?

Gli enti locali e i crediti di dubbia esigibilità nel 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha inserito la possibilità, per gli enti locali, di diminuire l’ammontare complessivo del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di variazione di bilancio. Si tratta di un’opportunità per certi versi preziosa, la quale, però, non è concessa a tutti gli enti locali.

Esiste infatti una serie di criteri precisi per definire quali enti possono approfittare di questa possibilità, e quali, invece, non possono che mantenere lo stesso accantonamento. L’obiettivo è ovviamente quello di accordare la riduzione del fondo solamente agli enti locali in gradi di smaltire correntemente i debiti accumulati.

Quali enti possono concorrere alla riduzione?

Possono optare per il ridimensionamento del fondo crediti dubbia esigibilità gli enti che hanno pubblicato per tempo gli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali e annuali relativi ai due anni precedenti (così come previsto dall’articolo 33 del Dlgs 33/2013), nonché quelli che hanno inoltrato le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla piattaforma apposita entro la data di avvio di SIOPE+ (una data diversi per i differenti enti).

Oltre a rispettare questi due criteri fondamentali, gli enti devono anche vantare un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 rispettoso dei termini pattuiti, oltre a poter dimostrare il pagamento delle fatture dello stesso anno per – almeno – il 75% fatture del totale ricevuto; oppure, gli enti devono vantare una riduzione del 10% del proprio debito commerciale rispetto al 2017, oppure dimostrare di non avere alcun debito residuo (eccezione fatta per un eventuale debito oggetto di contestazione)

Gli enti locali che rispettano queste condizioni, stando a quanto affermato nei commi 105-1018 della legge di bilancio 2019, hanno la possibilità di modificare il fondo crediti dubbia esigibilità relativo all’anno in corso.

In sede di variazione di bilancio, più precisamente, è possibile ridurre lo stanziamento a un valore uguale all’80% rispetto all’accantonamento quantificato in origine. Per gli enti locali si profila quindi l’opportunità di incidere in modo concreto sull’incidenza del fondo rischi creato per i crediti di dubbia esigibilità.


Hai bisogno di una consulenza professionale sulla gestione del tuo credito?

Contatta Advancing Trade