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Prescrizione dei crediti: dopo quanti anni non si può più pretendere il risarcimento?

A differenza dei diritti personali e di altri specifici diritti, per i quali la legge prevede la imprescrittibilità, per quanto riguarda i diritti patrimoniali esiste un limite di prescrizione, ovvero un momento oltre il quale un determinato diritto si estingue.

Più nello specifico, come sancito dall’articolo 2934 del Codice Civile, un diritto viene prescritto quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. A partire da questo presupposto si può capire che chi vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, per non rischiare di perdere il proprio denaro in modo definitivo, deve esercitare il proprio diritto al pagamento per tempo attraverso delle apposite attività di sollecito.

La diversa durata della prescrizione dei crediti

In linea generale, laddove la legge non ha disposto in modo differente e specifico, la prescrizione ordinaria è di 10 anni. Questo significa che, per tutte quelle tipologie di crediti che non sono state normate appositamente, un creditore non può pretendere alcunché dal proprio debitore se, entro i primi 10 anni, non ha sollecitato il risarcimento. In altri casi, invece, la durata della prescrizione è più breve, e si limita a 2, a 3 o a 5 anni.

Pur ammettendo delle eccezioni – tutt’altro che rare, come si vedrà – è possibile partire dal principio di base per il quale i crediti derivanti da atti leciti hanno una prescrizione di 10 anni, laddove per gli atti illeciti si tende ad accorciare a 5 anni. Il periodo da tenere in considerazione per la prescrizione inizia nel giorno stesso in cui può essere esercitato quello specifico diritto, e cessa allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

Sospensione e interruzione della prescrizione

Quando si parla di prescrizione dei crediti – di qualsiasi natura – ci sono due termini che non vanno assolutamente confusi, ovvero sospensione e interruzione. La sospensione della prescrizione sta a indicare una frattura alla decorrenza dei termini stabiliti dalla legge, la quale può avere luogo nell’eventualità in cui il legislatore riconosca l’impossibilità o l’oggettiva difficoltà dell’individuo di esercitare il proprio diritto.

Solitamente la sospensione si applica in casi specifici, ad esempio quando il titolare del credito è un minore o un interdetto senza adeguata rappresentanza, oppure nei casi caratterizzati da particolari relazioni tra creditore e debitore. Con la sospensione, dunque, un determinato periodo di tempo non viene calcolato ai fini della prescrizione, la quale dunque è il risultato della somma dei periodi trascorsi prima e dopo della sospensione stessa.

L’interruzione, invece, prende forma nel momento in cui il titolare compie un atto che, dal punto di vista della legge, è assimilabile alla volontà di esercitare il proprio diritto. In questo caso, da quel momento in poi, inizia un nuovo periodo da tenere in considerazione per i termini di prescrizione.

Crediti con prescrizione di 10 anni

Rientrano in questa categoria tutti i crediti nati da un contratto o da un’obbligazione unilaterale

Crediti con prescrizione di 5 anni

Rientrano in questa categoria:

  • i canoni per i beni locati
  • le spese condominiali
  • le spese di ristrutturazione
  • le rate dei mutui
  • le assicurazioni
  • le dichiarazioni dei redditi
  • le annualità delle pensioni alimentari
  • le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto lavorativo
  • le sanzioni
  • i diritti al risarcimento del danno derivanti da fatti illeciti
  • per le società iscritte al registro delle imprese, i diritti derivanti dai rapporti sociali
  • i debiti con scadenza uguale o inferiore ad un anno
  • le annualità delle rendite perpetue/vitalizie
  • il capitale nominale dei titoli di Stato

Crediti con prescrizione di 3 anni

In questa categoria si contano solo tre casi, ovvero:

  • il diritto dei notai
  • le parcelle dei professionisti
  • il bollo auto

Crediti con prescrizione di 2 anni

A partire dalla Legge di bilancio 2018, hanno una prescrizione di 2 anni le bollette di luce, acqua e gas

Crediti con prescrizione di 1 ann0

La legge prescrive la prescrizione di 12 mesi per questi diritti al pagamento:

  • rette scolastiche
  • abbonamenti a centri sportivi
  • medicinali
  • atti giudiziari
  • premi assicurativi Rc, furto e incendio (laddove resta a 2 anni per tutti gli altri premi assicurativi)

Crediti con prescrizione di 6 mesi

Rientrano in questa categoria i diritti al pagamento di tutti gli esercenti che offrono vitto e alloggio ai propri clienti.


 

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