È possibile contattare direttamente i singoli condomini al fine di sollecitare il pagamento del dovuto relativamente alla fornitura elettrica erogata a favore del Condominio?
La giurisprudenza Cass. Ord. 5703/2014 ha equiparato il condominio al consumatore. Nei rapporti e nelle prassi commerciali con i condomini trova applicazione la normativa relativa al Codice del Consumo i cui parametri sono stati recentemente adottati e sviluppati dal Codice di Condotta UNIREC approvato nel giugno del 2015 dalle associazioni dei consumatori e dalle maggiori imprese a tutela del credito.
I condomini sono responsabili pro-quota delle obbligazioni contratte dall’amministratore rappresentante in favore del condominio, tant’è che un eventuale titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio in persona dell’amministratore p.t. è azionabile anche contro i singoli condomini, sia pure in proporzione delle rispettive quote (Cass. SU 9148/2008). L’art. 63 co. 2 disp att. c.c. prevede che i creditori non possano agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti (virtuosi), se non dopo l’escussione dei condomini morosi.
Qualora non sia possibile contattare direttamente l’amministratore condominiale al fine di rappresentare la situazione debitoria del condominio o in difetto di un fattivo riscontro da parte dello stesso, i contatti telefonici ed epistolari con i singoli condomini persone fisiche debbono essere improntati al rispetto delle tutele previste dal predetto Codice di Condotta.
Contatti epistolari
L’invio di lettere ai condomini deve pertanto, alla luce di quanto sopra, essere conforme nei toni e nei modi a quanto di seguito riportato:
- nelle comunicazioni epistolari che contengono richieste di pagamento, deve essere fornita la causale e il dettaglio delle somme richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie);
- devono essere indicate le conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento secondo criteri di trasparenza, correttezza e coerenza rispetto a quanto previsto contrattualmente o normativamente;
- devono essere indicate con la massima chiarezza le modalità di pagamento;
- devono contenere una clausola di cortesia del seguente tenore: “Qualora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la presente e, al solo fine di permettere l’allineamento contabile della Sua posizione, per evitare ulteriori rilevazioni d’insolvenza, voglia cortesemente documentare l’avvenuto pagamento delle fatture, inviando copia della relativa ricevuta […]” e devono contenere termini ad adempiere non inferiori a 10 giorni;
- non devono essere presenti riferimenti che richiamino indebitamente pubbliche amministrazioni, esattorie, l’Amministrazione Giudiziaria.
Comunicazioni elettroniche
Per quanto riguarda e-mail, fax, sms e simili, salvo che i recapiti utilizzati non siano forniti direttamente dall’avente diritto proprio allo scopo di ricevere informazioni inerenti lo svolgimento del rapporto obbligatorio, devono essere rispettati i seguenti principi per le comunicazioni elettroniche:
- quelle contenenti il dettaglio della posizione debitoria e/o le coordinate ove effettuare il pagamento, assolvendo solo a uno scopo informativo in favore dell’obbligato, sono inviate unicamente in accordo con il medesimo. Inoltre, l’invio di tali comunicazioni non può essere ingiustificatamente ripetitivo;
- per quelle con una richiesta di contatto, deve essere fissata una soglia numerica, consistente in un massimo di quattro richieste di contatto inviate nell’arco di un mese. Salvo che il recapito utilizzato non sia stato fornito dal Debitore/Consumatore anche allo scopo di ricevere comunicazioni sullo svolgimento del rapporto, le comunicazioni elettroniche contenenti richieste di contatto non possono essere utilizzate altresì come sistema di primo sollecito di pagamento. (Codice Unirec)
Ne consegue che, non vi è alcuna preclusione al contatto diretto del condomino debitore (pro-quota) purché nel rispetto dei vincoli formali stabiliti in favore del consumatore.
Studio condotto dall’ufficio legale di Advancing Trade Spa.
Richiedi una consulenza professionale