La legge Pinto n. 89/2001 tutela i cittadini dalla durata eccessiva dei processi, riconoscendo a coloro che hanno dovuto affrontare un processo troppo lungo (c.d. irragionevole durata), la possibilità di richiedere una equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La Legge si applica:
Nelle controversie civili;
nei procedimenti penali;
nei procedimenti amministrativi;
nelle procedure concorsuali;
nei procedimenti tributari.
Il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
• 6 anni per le procedure concorsuali;
• 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;
• 3 anni per i procedimenti di primo grado;
• 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
• 1 anno per il giudizio di legittimità.
Il ricorso per la richiesta dell’equo indennizzo deve essere redatto e notificato da un legale. Va presentato entro max 6 mesi dalla chiusura definitiva della procedura presso la Corte d’Appello territorialmente competente. La domanda verrà presa in carico dalla Corte d’Appello entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
La Corte d’Appello potrà:
• accogliere il ricorso ed emettere un provvedimento di condanna immediatamente esecutivo nei confronti del Ministero della Giustizia;
• rigettare il ricorso;
• richiedere ulteriore documentazione.
Il Gruppo AT, da anni, con l’ausilio dei propri legali supporta ed affianca la clientela in tutto il procedimento e, in particolare, pone estrema attenzione a:
• verificare che la clientela abbia tutta la necessaria documentazione per il ricorso;
• procedere con la richiesta della documentazione agli organi competenti, qualora il cliente ne sia sprovvisto;
• monitorare e intercettare tempestivamente la chiusura delle procedure concorsuali, stante i tempi estremamente limitati per procedere;
• procedere velocemente con la redazione e notifica del ricorso;
• seguire il procedimento fino a pagamento avvenuto.
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