L’attività svolta dagli operatori del settore recupero crediti diventa ogni giorno più delicata, e il suo svolgimento deve necessariamente osservare le regole e le direttive in materia di rispetto della privacy e trattamento dei dati personali dei debitori.
Non rispettare i propri impegni economici non significa non avere diritto alla massima riservatezza, e pertanto la tutela dei debitori è divenuta da alcuni anni focus primario delle società del settore di gestione creditizia, che devono porre in essere comportamenti non lesivi della riservatezza dei debitori.
A fronte di tali problematiche l’Autorità garante della privacy ha deciso di intervenire con la pubblicazione del Vademecum “Privacy e recupero crediti, le regole per il corretto trattamento dei dati personali”, documento che fornisce una sintetica guida in merito ai principi ai quali si devono ispirare coloro i quali svolgono attività di recupero del credito e, quindi, quali sono le garanzie riconosciute al debitore.
Con il Vademecum, in linea con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 (“Codice Privacy”), il Garante ha perciò ribadito la necessità di rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza del trattamento, che devono essere osservati sia nella fase di raccolta delle informazioni sull’interessato (debitore o garante), sia nel contatto con lo stesso.
I comportamenti da evitare
Riportiamo di seguito alcuni comportamenti ritenuti invasivi e illegittimi secondo le indicazioni del Vademecum Privacy e Recupero crediti:
- visite a domicilio o sul posto di lavoro
- reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare
- telefonate preregistrate poste senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza
- invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa
- affissioni di avvisi di mora o altri solleciti di pagamento sulla porta dell’abitazione del debitore
- utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione
Come funziona il trattamento dei dati nel recupero crediti
Sempre secondo il vademecum, sono oggetto di trattamento per recupero crediti solo i dati necessari all’esecuzione dell’incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
Quando il creditore/titolare del trattamento per il recupero del proprio credito, si avvalga dell’ausilio di terzi sulla base di contratti di collaborazione, mettendo a disposizione di questi ultimi i dati personali relativi all’interessato, i terzi che cooperano con il creditore per recuperarne il credito devono essere da lui nominati come suoi responsabili esterni del trattamento, rispettando anche le nuove direttive al comma 243 Art.1 della legge di bilancio 232/2016 sulle attività dei call center.
Il titolare del trattamento dovrà poi informare gli interessati dei dati previsti all’art.13 del Codice Privacy (finalità, natura obbligatoria o meno d16el trattamento dei dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del credito, esercizio dei diritti ecc.), con particolare riferimento all’indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti.
Salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.